Grazie all’ascolto del cliente, lo Studio offre assistenza legale avviando procedimenti di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno.

L’interdizione ha come presupposto la condizione di abituale e totale infermità di mente, con conseguente incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi.

L’inabilitazione si giustifica dinanzi a una infermità di mente meno grave rispetto a quella prevista per l’interdizione; oppure in caso di prodigalità, di abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti che espongano l’incapace o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.       

L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, è diretta alla tutela di chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili, malati psichici, soggetti affetti da patologie invalidanti o progressivamente invalidanti, soggetti costretti a letto e lungodegenti).

Si tratta di uno strumento di assistenza volto a sacrificare nella minor misura possibile la capacità di agire; consente dunque di tutelare i soggetti portatori di disabilità funzionale di vario tipo, tenendo conto dei bisogni e delle esigenze del beneficiario, senza risultare inutilmente privativa di ogni residua capacità di intendere e di volere. Con la sua introduzione, l’amministrazione di sostegno è divenuta la misura di protezione prioritaria per la tutela di soggetti privi di autonomia, relegando interdizione ed inabilitazione al ruolo di soluzioni residuali solo quale lo strumento dell’amministrazione di sostegno non si riveli adeguata.